normativa acque minerali
by admin - marzo 16th, 2012.Filed under: Acque, Beni Ambientali/Culturali. Tagged as: Acque, concessioni, da tavola, distribuzione acqua, minerali, potabile, produzione acqua, rubinetto, sorgente.
ACQUE MINERALI
L’attenzione del legislatore verso la tematica delle acque minerali è stata rivolta come spesso accade nel settore del diritto ambientale sotto la spinta delle fonti comunitarie (si pensi alla Direttiva 80/777/CE) da un lato e delle Lobby dall’altro, tant’è che il riferimento normativo principale che ha dettato una disciplina organica sui parametri per caratterizzare un’acqua come minerale è costituito dal D.Lgs. 105/1992.
Inizialmente era possibile distinguere 2 tipologie di acqua:
ACQUA POTABILE: ovverossia quella che esce dal nostro rubinetto o che sgorga dalle fontane pubbliche.
Siffatta tipologia è destinata al consumo umano, per uso potabile, per la preparazione dei cibi o per altri usi domestici.
Non deve “contenere microrganismi e parassiti, ne’ altre sostanze, in quantita’ o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana”.
La normativa fissa dei limiti batteriologici e chimico-fisici. Cio’ non significa che l’acqua potabile non possa essere trattata. Il consumatore spesso avverte un odore di cloro nell’acqua che esce dal rubinetto di casa: e’ il trattamento effettuato per evitare la proliferazione batterica.
ACQUA MINERALE: Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu’ sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprieta’ favorevoli alla salute.
La normativa vigente stabilisce che le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili sostanzialmente per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti.
Attualmente vi sono financo l’acqua di sorgente e l’acqua da tavola.
1) La prima e’ l’acqua potabile prelevata alla fonte della migliore falda dell’acquedotto che non puo’ essere clorata ma puo’ avere gli stessi trattamenti delle acque minerali. Per semplificare si puo’ dire che sta a meta’ tra l’acqua potabile e l’acqua minerale.
2) La seconda e’ l’acqua potabile imbottigliata (spesso in boccioni) o servita in caraffe nei ristoranti. In quest’ultimo caso deve essere indicata come “acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata”.
Un ulteriore elemento normativo di formazione recente è costituito dal TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs. 152/2006 dove si statuisce il rapporto tra P.A. e soggetti sfruttatori di acque minerali.
Giustappunto all’art. 97 TUA si specifica che le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di Tutela di cui all’articolo 121.
Ci troviamo quindi di fronte ad un’innovazione rispetto alla vecchia normativa in considerazione della piena attuazione del principio solidaristico di rilevanza costituzionale che proprio con riferimento ad un bene primario assume fondamentale importanza.
L’interesse dell’imprenditore a tal punto viene sacrificato e pretermesso rispetto all’interesse primario e generale costituzionalmente garantito all’approvigionamentoed alla distribuzione delle acque potabili e segnatamente quelle minerali.
La sent. 73/2008 della Corte Costituzionale ha riconosciuto quindi che la normativa statale recependo quella comunitaria pone nel suo complesso i requisiti minimi validi per tutto il territorio nazionale per il riconoscimento della mineralità delle acque…Le Regioni possono adattore criteri diversi ed ulteriori da quelli minimi stabilita dalla legislazione nazionale ma non possono derogarvi ponendo per esempio limiti più ampi per classificare un’acqua come minerale.
A tal proposito la Corte ha precisato che la mineralità di un’acqua piuttosto che di un’altra debba essere garantita almeno nei suoi elementi essenziali su tutto il t.n.
Lo scorso 5 novembre 2011 è stato pubblicato infine nella Gazzetta ufficiale il D.Lgs 8 ottobre 2011, n. 176, attuativo della direttiva 2009/54/Ce sulla commercializzazione delle acque minerali naturali.
Il Dlgs 176/2011 ha abrogato i decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 339 e 25 gennaio 1992, n. 105. Dal 20 novembre (data di entrata in vigore del decreto) sarà la normativa di riferimento della disciplina delle acque di sorgente e della commercializzazione delle acque minerali.
Il decreto legislativo stabilisce i criteri atti a distinguere le acque minerali naturali dalle ordinarie acque potabili: purezza originaria e sua conservazione, tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti e effetti benefici per la salute.
Le condizioni, stabilite dal decreto, per ottenere l’autorizzazione all’utilizzazione di una sorgente d’acqua minerale naturale riguardano la protezione dal rischio di pericolo da inquinamento, e la mancanza di qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica delle acque.




