autorizzazione centrale elettrica
by admin - luglio 15th, 2011.Filed under: Autorizzazioni Ambientali, Diritto Ambientale Internazionale, Energia. Tagged as: Autorizzazioni Ambientali, emissioni, impianti.
Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica. Direttiva 2001/81/CE
Nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, previsto all’art. 4 della direttiva 2001/81, gli artt. 4, n. 3, TUE e 288, n. 3, TFUE, nonché la direttiva 2001/81 hanno imposto agli Stati membri di astenersi dall’adottare misure che possano compromettere seriamente la realizzazione del risultato prescritto da tale direttiva.
L’adozione da parte degli Stati membri di una misura specifica relativa ad una sola fonte di SO2 e di NOx non appare, di per sé sola, capace di compromettere seriamente il conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva 2001/81.
Spetta al giudice nazionale verificare se tale condizione ricorra per ciascuna delle decisioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, quali quelle controverse nelle cause principali.
Gli art. 288, n. 3, TFUE e gli artt. 6, 7, nn. 1 e 2, nonché 8, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri, da un lato, di elaborare, aggiornare e modificare, se necessario, programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali di SO2 e di NOx, che essi devono mettere a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili, e comunicare alla Commissione europea nei termini prescritti, e, dall’altro, di elaborare ed aggiornare annualmente gli inventari nazionali di dette emissioni, nonché le proiezioni nazionali per il 2010, che essi devono comunicare, nei termini prescritti, alla Commissione europea e all’Agenzia europea dell’ambiente.
L’art. 288, n. 3, TFUE e la stessa direttiva 2001/81 non impongono agli Stati membri né di rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali, come quelle controverse nelle cause principali, né di adottare misure di compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, e ciò nemmeno in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di Nox.
L’art. 4 della direttiva 2001/81 non è incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali prima del 31 dicembre 2010.
Infine, l’art. 6 della direttiva 2001/81 attribuisce ai singoli direttamente interessati diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri adottino o prevedano, nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a ridurre, complessivamente, le emissioni degli inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti nell’allegato I di detta direttiva entro il 2010, e mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili.




